Sport: estesa la durata dei contratti di lavoro subordinato

Gli accordi collettivi vigenti nel settore sportivo, anche dilettantistico, devono essere adeguati alla durata dei contratti sportivi subordinati fissata in un massimo di otto anni (Legge 8 agosto 2025, n. 119).

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025 è stata pubblicata la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 96/2025 recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

 

La Legge n. 119/2025, vigente dal 10 agosto scorso, tra l’altro, è intervenuta sulla durata dei contratti di lavoro subordinato in ambito sportivo, che è stata estesa a otto anni in luogo dei precedenti cinque anni.

 

Con una modifica all’articolo 11 del D.L. n. 96/2025, è stato inserito al D.Lgs. n. 36/2021 il nuovo articolo 26-bis, intitolato “Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati”, il cui primo comma stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (10 agosto 2025), le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all’adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni. Infatti, ai sensi dell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo, il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto.

 

Il comma 2 precisa che le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico.

 

Inoltre, per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull’ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari.

CCNL Poste – Servizi in appalto: prevista l’erogazione dell’Una Tantum



In arrivo a settembre la 3° tranche Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 2022-2023


Con l’accordo 21 dicembre 2023 Assoposte, Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste hanno stabilito che, con la retribuzione del mese di settembre 2025, è prevista l’erogazione, a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione, della 3° tranche dell’importo Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2022-31 dicembre 2023


L’importo è corrisposto pro quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo suddetto. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a tutti gli effetti, come mese intero. 


L’erogazione è prevista anche nei confronti dei lavoratori part-time, ma sarà riproporzionata in base alle ore di lavoro effettivamente svolto.


L’importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.


























Livello  Importo
149,67
2 125,33
3 114,51
3S 110,00
4S 104,59
4 99,18
5 90,16

 


 




Chiarimenti dell’Agenzia sul Regime speciale per impatriati e NASpI

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello riguardante il trattamento fiscale dell’indennità NASpI per i lavoratori rimpatriati (Agenzia delle entrate, risposta 1 settembre 2025, n. 228).

L’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 ha introdotto il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati che si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

Il previgente regime speciale di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 continua comunque ad applicarsi a coloro che hanno trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023.

 

L’Istante riferisce di aver trasferito la residenza in Italia nel 2022, trovando dunque applicazione il regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Tale norma stabilisce che, verificandosi le condizioni e i requisiti previsti­ alternativamente  dal comma 1 o dal comma 2, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo ed i redditi di impresa prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono nel territorio dello Stato la loro residenza ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, concorrono a formare il reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Per accedere al regime, il soggetto non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento e deve impegnarsi a permanervi per almeno due anni.

Il regime è applicabile ai soli redditi che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR. 

 

L’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 individua come lavoratori ”impatriati” diverse categorie di beneficiari, caratterizzate da specifici requisiti soggettivi, accomunate dalla circostanza di trasferirsi in Italia al fine di svolgervi una attività ”lavorativa” produttiva di redditi agevolabili.

La misura in questione è finalizzata ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività lavorativa prevedendo una tassazione più favorevole dei redditi di lavoro dipendente, di quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente, dei redditi di lavoro autonomo e di quelli d’impresa prodotti in Italia nonché delle somme conseguite in sostituzione dei suddetti redditi, le quali, ai sensi dell’articolo 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Sono considerate tali, ad esempio, l’indennità di cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità e l’indennità di maternità.

 

Le somme percepite a titolo di NASpI sono classificate come “indennità mensile di disoccupazione” che fornisce tutela di sostegno al reddito ai lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente l’occupazione. Queste somme sono sostitutive di “redditi di lavoro dipendente” e, ai fini IRPEF, costituiscono redditi di tale categoria. Tali somme, quindi, non sono corrisposte a fronte dello svolgimento di una attività lavorativa da parte del percipiente ma presuppongono la cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, non soddisfano il requisito richiesto dalla normativa

 

Per le ragioni esposte, le somme percepite dall’Istante a titolo di NASpI nel 2024 non rientrano tra quelle ammesse al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 e devono essere assoggettate a tassazione per l’intero importo.
  

Agevolazioni per le PMI: nuove opportunità nel settore fieristico

Il decreto direttoriale 11 agosto 2025 stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni destinate a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) italiane nella partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali. 

Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 33 della Legge n. 206/2023, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con altri ministeri, ha adottato il decreto 26 giugno 2025 che definisce dei nuovi interventi agevolativi articolati nelle seguenti linee di azione:

– sostegno al settore fieristico nazionale, a sua volta articolato nelle seguenti linee:

  • sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

  • sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo;

– sostegno ai mercati rionali.

 

Linea 1 – Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche

L’agevolazione di sostanzia in un contributo a fondo perduto, concesso nella forma di “buono” del valore massimo di 10.000 euro, destinato a favore delle PMI aventi sede nel territorio nazionale, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell’esposizione fieristica, individuati all’articolo 7 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, che si tengono nel periodo compreso tra l’8 agosto 2025 e il 31 dicembre 2025. 

L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di intensità del Regolamento de minimis applicabile, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie destinate per l’intervento.

Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti interessati non devono aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza.

Il possesso del predetto requisito dovrà essere attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione.

 

Le domande di assegnazione del buono, presentate dal legale rappresentate della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato, devono pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dal 7 ottobre 2025 al 28 ottobre 2025, secondo le modalità indicate dal decreto 11 agosto 2025.

Per il tramite del proprio legale rappresentate, ovvero, di altro soggetto delegato, i soggetti assegnatari del buono possono presentare l’istanza di rimborso dello stesso, esclusivamente tramite procedura informatica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di assegnazione del buon e fino al 30 marzo 2026.

 

Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

  • spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
  • per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
  • spese per la pulizia dello spazio espositivo;
  • spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
  • spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
  • spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
  • spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
  • spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
  • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

 

Linea 2 – Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo

L’agevolazione di sostanzia in un contributo a fondo perduto, concessa ai sensi del Regolamento de minimis 2023/2831, in favore degli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali che intendono realizzare progetti volti all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy. Ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono essere presentati, in maniera congiunta, da almeno due organizzatori e prevedere costi complessivi non inferiori a 200.000 euro, I.V.A. esclusa.

 

Le domande di accesso alle agevolazioni aventi ad oggetto un progetto, presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, devono pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dal 9 ottobre 2025 al 30 ottobre 2025.

Le richieste di erogazione dell’agevolazioni (a titolo di anticipazione e a saldo) possono essere presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, esclusivamente tramite procedura informatica.

 

Per la realizzazione dei progetti, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:

  • spese per consulenze esterne relative a studi preliminari di fattibilità relativi al progetto. Sono compresi eventuali studi preparatori tecnici e spese per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
  • spese del personale effettivamente impiegato dagli organizzatori per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 10% (dieci percento) del costo complessivo del progetto;
  • spese di coordinamento forfettarie pari al 15% (quindici percento) del costo complessivo del progetto. In fase di rendicontazione delle spese, il soggetto richiedente le agevolazioni è esonerato, per la presente voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile;
  • spese per la realizzazione della manifestazione o evento fieristico dettagliate dall’articolo 14 del decreto ministeriale 26 giugno 2025.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Fondi di solidarietà bilaterali: definiti i criteri  di ripartizione delle risorse

Pubblicato il decreto ministeriale che stabilisce le modalità per determinare la quota parte che deve essere trasferita dal FIS (D.M. 11 luglio 2025).

Nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato il D.M. 11 luglio 2025 che, in attuazione del Collegato lavoro (articolo, comma 1 della Legge n. 203/2024), stabilisce le modalità secondo cui i decreti istitutivi di ciascun fondo di solidarietà bilaterale determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal FIS (Fondo di integrazione salariale).

In particolare, ai fini della determinazione della parte di risorse che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale, nel corso della fase di istruttoria propedeutica all’adozione del decreto istitutivo del nuovo fondo di solidarietà bilaterale, che prende avvio dal deposito dell’accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, presso la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS, su richiesta della medesima Direzione, provvede alla certificazione della suddetta quota.

Proprio ai fini di una corretta certificazione, l’accordo o il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali deve prevedere l’esatta indicazione dell’ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

L’ammontare delle risorse accumulate è determinato nel decreto istitutivo del fondo, secondo la certificazione INPS, tenendo conto del patrimonio del Fondo di integrazione salariale nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi ordinari versati al FIS nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all’intero settore cui si riferisce il nuovo fondo e l’ammontare totale dei contributi ordinari versati nell’anno precedente al Fondo di integrazione salariale.

Inoltre, l’INPS dovrà comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i casi in cui, dalle risultanze delle operazioni di determinazione dell’ammontare delle risorse da trasferire, emerga che il nuovo fondo di solidarietà bilaterale non è in grado di garantire l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1 bis del D.Lgs. n. 148/2015, ossia l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale, nonché i casi in cui sia pregiudicato per il Fondo di integrazione salariale il rispetto degli obblighi di bilancio.

Per i fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale sarà indicata nell’ambito di appositi decreti integrativi, previa certificazione dell’INPS.

I datori di lavoro del settore del nuovo fondo hanno comunque l’obbligo di corrispondere al FIS la quota di contribuzione addizionale necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate dal medesimo

San.In.Veneto: le nuove regole sui rimborsi agli iscritti

Richieste di rimborso più chiare con le nuove regole in vigore dal 1° settembre 2025

Dal 1° settembre 2025 il Fondo San.In.Veneto ha introdotto nuove regole per l’erogazione dei rimborsi, al fine di garantire maggiore chiarezza agli iscritti. Le modifiche riguardano principalmente termini e modalità di presentazione delle domande nonché la correttezza della liquidazione.

Pertanto, viene modificato il termine di presentazione della domanda di rimborso la cui richiesta dovrà essere presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo alla data della fattura. 

Nel caso di domanda di rimborso spese sostenute per familiari a carico, sarà necessario presentare la dichiarazione fiscale dell’anno successivo. La pratica viene sospesa fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello della fattura e potrà essere integrata fino a quel momento.

Viene, inoltre, stabilita una soglia minima di rimborso pari a 10,00 euro per tutte le prestazioni che non prevedono spese da parte dell’iscritto.

Per quanto attiene le fatture presentate per la richiesta di rimborso, vengono modificate le regole come segue:

– nell’ipotesi in cui una fattura contenga più prestazioni rimborsabili, il Fondo rimborserà solo quelle per cui è stata fatta esplicita richiesta nella domanda. Pertanto è importante verificare di aver richiesto correttamente il rimborso per tutte le prestazioni;

– nell’ipotesi in cui una fattura contenga un unico importo totale per più prestazioni, il Fondo rimborserà solo quella con il costo più elevato.

Vengono modificate anche le regole per le fatture odontoiatriche (per protesi dentarie o trattamenti ortodontici):

– nella fattura devono essere specificati i denti interessati;

– deve essere allegata la dichiarazione di conformità o un’ortopanoramica iniziale che riporti il nome del paziente e i denti interessati se il trattamento non è concluso.

Ogni singola prestazione prevede un solo rimborso, anche se si usano più fatture di acconto e saldo o se il trattamento si svolge a cavallo di due anni.

Per la richiesta di rimborso delle lenti da vista, è obbligatorio allegare la prescrizione dell’ottico o dell’oculista, che indichi il visus.

Infine viene introdotta una policy antiabuso per prevenire liquidazioni non corrette. Il sistema di liquidazione bloccherà in automatico i rimborsi se si supera una certa soglia di importi o prestazioni richieste per una specifica categoria. In questi casi, verrà richiesta documentazione aggiuntiva, come referti o prescrizioni mediche.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, di mancata restituzione di importi erogati per errore o di mancato versamento delle quote per le tutele volontarie comporterà la sospensione della posizione. L’iscritto sospeso non potrà presentare nuove domande di rimborso, iscrivere familiari o generare card per sconti, finché non avrà regolarizzato la sua posizione.

Intermittenti: chiarimenti sulle conseguenze dell’abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923

Fornite delucidazioni soprattutto a seguito di richieste pervenute dal settore del turismo (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 27 agosto 2025, n. 15).

In considerazione dell’abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923 a opera della legge n. 56/2025, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, presso il quale il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante.

Al riguardo, è stato posto  il problema se la citata legge possa avere comportato la contestuale abrogazione implicita del D.M. 23 ottobre 2004, il quale stabilisce che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre
1923, n. 2657”. 

In proposito, la circolare in commento conferma il precedente orientamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro secondo cui la Legge 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama. 

Peraltro, il Dicastero rammenta che già la circolare n. 4/2005, in materia di lavoro intermittente, aveva precisato che il rinvio effettuato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle “tipologie di attività” di cui alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 dovesse essere considerato come parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, “il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente”.

Sul punto va inoltre precisato che il citato D.M. è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’articolo 55, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso decreto legislativo.

Pertanto, le attività elencate nella tabella allegata al citato Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. 2657/1923. Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico. 

CCNL Poste: proclamato sciopero nazionale

Indetto sciopero delle prestazioni straordinarie ed aggiuntive dal 2 settembre al 1° ottobre 2025 

Lo scorso 23 agosto 2025 le Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil e UIL-Poste hanno proclamato lo sciopero del personale di Poste Italiane Spa su tutto il territorio nazionale, in linea con quanto previsto dalle Leggi n.146/1990 e n. 83/2000.

Pertanto, la mobilitazione prevista dal 2 settembre al 1° ottobre 2025 riguarderà le prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e aggiuntivo.

Tale decisione è arrivata a seguito dell’esito negativo della trattativa svoltasi l’8 luglio 2025 a livello nazionale tra Poste Italiane e le OO.SS.

Gestione dell’azienda agricola, credito d’imposta per spese per la partecipazione a corsi di formazione

I giovani agricoltori, che nel 2024 hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola, possono fruire di un contributo pari all’80% dell’importo versato. La comunicazione deve essere inviata in via telematica entro il 24 settembre 2025 (Agenzia delle entrate, comunicato 25 agosto 2025).

L’articolo 6, comma 1, della Legge n. 36/2024, ha previsto per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola un contributo sotto forma di credito di imposta, pari all’80% delle spese sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.

 

Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli in possesso dei seguenti requisiti:

  • età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle spese;
  • abbiano iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021.

Sono ammissibili al beneficio le spese rientranti nelle seguenti categorie:

– spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
– spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lett. a), fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese agevolabili.

 

Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01, comunicato ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1973.

 

Ai fini della fruizione del credito d’imposta i soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate, dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica, la comunicazione, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, nella quale devono essere indicate l’ammontare delle spese sostenute e il credito spettante.

Viene considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025.

La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.

 

Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione, nella misura effettivamente spettante, è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.  

Pubblicato il decreto attuativo di Autoimpiego e Resto al SUD

Si tratta del provvedimento che fissa i criteri e le modalità applicative delle agevolazioni introdotte dagli articoli 17 e 18 del D.L. n. 60/2024 (D.M. 11 luglio 2025).

Nella Gazzetta ufficiale dello scorso 21 agosto è stato pubblicato il decreto attuativo con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha stabilito i criteri e le modalità attuative dei benefici introdotti dagli articoli 17 e 18 del D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024: i cosiddetti Autoimpiego e Resto al SUD.

In particolare, oggetto del decreto ministeriale in commento è la definizione dei principi, criteri, termini e modalità per:

a) l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione e di accompagnamento per l’avvio delle attività di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, e all’articolo 18, comma 2, del D.L. n. 60/2024;

b) la concessione, l’erogazione e il pagamento dei contributi di cui all’articolo 17, comma 7, lettere a), b) e c), e all’articolo 18, comma 7, lettere a), b) e c) del citato decreto-legge;

c) la concessione e l’erogazione delle agevolazioni reali consistenti in servizi di tutoring per la realizzazione delle iniziative finanziate;

d) la gestione delle revoche dei contributi.

L’articolo 5 del decreto individua i soggetti beneficiari delle agevolazioni, ovvero i giovani che, alternativamente: – risultano inoccupati, inattivi o disoccupati, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione (UE) C 2022/9030 del 1° dicembre 2022 (PN GDL); – sono disoccupati GOL, inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL.

I suddetti interessati devono allegare alla domanda di agevolazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell’articolo 46 e dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (DSAN) attestante la condizione dichiarata.

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data. 

Le iniziative economiche devono essere finalizzate all’avvio di attività: a) di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;

b) di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;

c) di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese (nella forma di società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa);

d) libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti (articolo 6, comma 2).

Possono richiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

Il contributo a fondo perduto, in forma di voucher, è pari al 100% dell’investimento da realizzare, entro il limite di 30.000 euro per singola iniziativa economica, limite elevato a 40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.

Può essere presentata un’unica domanda di contributo e, conseguentemente, le domande di contributo successive alla prima relative alla medesima iniziativa economica sono annullate d’ufficio, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione nel caso di mancato accoglimento della precedente.

L’articolo 12 del D.M. 11 luglio 2025 prevede un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali. Per i programmi di investimento di importo complessivo fino a 120.000 euro il contributo può essere concesso fino al 65% del programma di investimento ammesso. Per i programmi di investimento di importo superiore a 120.000 euro e non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere concesso fino al 60% del programma di investimento ammesso.
L’articolo 17 si occupa della domanda per richiedere la misura ACN (autoimpiego centro-nord Italia) e l’articolo 18 stabilisce che decorsi tre mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all’articolo 17, comma 3, le iniziative economiche possono richiedere l’erogazione di una prima quota di contributo a stato di avanzamento lavori (SAL).
Per quanto riguarda, invece, la misura Resto al SUD, possono chiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Anche in questo caso il contributo a fondo perduto ha la forma di un di voucher pari al 100% dell’investimento da realizzare, entro il limite di 40.000 euro per singola iniziativa economica, elevabile a 50.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.
Vengono disciplinati anche i casi di revoca parziale o totale dei contributi e i servizi di tutoring (articoli 30 e 31).